Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
(consulta l'indice)
Art. 100.
Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti
1.
Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.
2.
L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla commissione e dal Governo.
3.
Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.
4.
Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purchè la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
5.
Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscono ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
6.
Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.
7.
Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla quinta commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a norme della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.
8.
Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'
art. 103
.
9.
Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
10.
La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al
comma 7
, la 5ª Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
11.
Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.
12.
Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel
comma 3 dell'articolo 99
. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.
13.
Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971