Il Regolamento del Senato

Capo XVI

Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Articolo 135-ter (1)

Verifica dei poteri.

1. L’Assemblea, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione, discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno dodici Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l’Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta.

2-bis. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 e modificato il 27 luglio 2022.

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