Il Regolamento del Senato

Capo XI

Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Articolo 77 (1)

Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale.

1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 20 dicembre 2017.

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