Il Regolamento del Senato

Capo VIII

Delle sedute comuni delle due Camere

Articolo 64

Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza.

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

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