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Glossario

V

  • Verifica dei poteri

    È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia definitiva alla proclamazione dell'eletto. L'istruttoria viene effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di Senatore (o Deputato).

  • Votazione nominale

    È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun Senatore e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere chiesta da dieci Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica - (o da due Senatori in Commissione). La richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni effettuate nella seduta stessa, salve le votazioni in cui siano prescritte o possano essere richieste votazioni diverse, come lo scrutinio segreto. Per tutte le votazioni nominali l'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. La votazione nominale è imposta dal Regolamento del Senato per il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

  • Votazione (modi di)

    I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo).


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