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Glossario

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  • Regolamento (del Senato e della Camera)

    È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina, assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti normative subordinate alla legge.

  • Relatore

    È il Senatore o il Deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del Governo. Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato.

  • Relazione di maggioranza

    È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni (attività)). È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa. Con la relazione sono riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal numero del disegno di legge seguito da -A.

  • Relazione di minoranza

    È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge, presentato da un Senatore dell'opposizione, senza particolari formalità. La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche più d'una e, in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge seguito da -A-bis, -ter, ecc..

  • Resoconto

    Il resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea viene sempre pubblicato il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari: oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso.

  • Richiami

    Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o pronuncino parole sconvenienti.

  • Risoluzione

    È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad esempio sul Documento di economia e finanza), mentre le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente deferiti dal Presidente del Senato.

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