Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, il titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età. Il titolare dura in carica quattro anni e per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza.
Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare non può ricoprire cariche o incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina alla carica di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza devono comunicare tale disponibilità, a pena di irricevibilità:
1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi:
elisabetta.casellati@pec.senato.it e roberto.fico@certcamera.it
I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di disponibilità, devono allegare i seguenti documenti:
a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112;
b) copia di un documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.
Roma, 12 marzo 2020