Documento VII n. 96
Sentenza n. 160 del 6 giugno 2024, depositata il successivo 3 ottobre 2024, con la quale dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire
Titolo breve: Sentenza n. 160 del 6 giugno 2024, depositata il successivo 3 ottobre 2024
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Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 3 ottobre 2024; annunciato nella seduta n. 229 del 9 ottobre 2024
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 9 ottobre 2024; annuncio nella seduta
n. 229 del 9 ottobre 2024
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 9 ottobre 2024; annuncio nella seduta
n. 229 del 9 ottobre 2024