Documento VII n. 36
Sentenza n. 167 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 27 luglio, con la quale dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno
Titolo breve: Sentenza n. 167 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 27 luglio
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 27 luglio 2023; annunciato nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 27 luglio 2023; annuncio nella seduta
n. 93 del 27 luglio 2023
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 27 luglio 2023; annuncio nella seduta
n. 93 del 27 luglio 2023