Senato della Repubblica

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Attività non legislative

Documento VII n. 36

XIX Legislatura

Sentenza n. 167 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 27 luglio, con la quale dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno; in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno

Titolo breve: Sentenza n. 167 del 7 giugno 2023, depositata il successivo 27 luglio


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 36

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 27 luglio 2023; annunciato nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 27 luglio 2023; annuncio nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 27 luglio 2023; annuncio nella seduta n. 93 del 27 luglio 2023