Documento VII n. 26
sentenza n. 98 del 5 aprile 2023, depositata il successivo 18 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale
Titolo breve: Sentenza n. 98 del 18 aprile 2023, depositata il successivo 18 maggio
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 18 maggio 2023; annunciato nella seduta n. 70 del 23 maggio 2023
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 23 maggio 2023; annuncio nella seduta
n. 70 del 23 maggio 2023
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 23 maggio 2023; annuncio nella seduta
n. 70 del 23 maggio 2023
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
il 23 maggio 2023; annuncio nella seduta
n. 70 del 23 maggio 2023
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
il 23 maggio 2023; annuncio nella seduta
n. 70 del 23 maggio 2023