Senato della Repubblica

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Attività non legislative

Documento VII n. 22

XIX Legislatura

Sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 7 aprile, con la quale la Corte costituzionale dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; In via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

Titolo breve: Sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 7 aprile


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 22

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2023; annunciato nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023