Documento VII n. 22
Sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 7 aprile, con la quale la Corte costituzionale dichiara: l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; In via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».
Titolo breve: Sentenza n. 65 del 23 febbraio 2023, depositata il successivo 7 aprile
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 aprile 2023; annunciato nella seduta n. 55 del 12 aprile 2023
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta
n. 55 del 12 aprile 2023
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta
n. 55 del 12 aprile 2023
Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
il 12 aprile 2023; annuncio nella seduta
n. 55 del 12 aprile 2023