Senato della Repubblica

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Attività non legislative

Documento VII n. 1

XIX Legislatura

Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il successivo 13 ottobre, con la quale dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; 3) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 4) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; 5) in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'articolo 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Titolo breve: Sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, depositata il successivo 13 ottobre


Testi disponibili dall'Archivio Legislativo

  1. DOC. VII, N. 1

Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 16 novembre 2022; annunciato nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il 16 novembre 2022; annuncio nella seduta n. 8 del 16 novembre 2022