Martedì 16 Maggio 2023 - 67ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 16:30)
L'Assemblea ha svolto la discussione generale, in vista della seconda deliberazione, del ddl costituzionale n. 13-B, Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva (approvato in prima deliberazione dal Senato; approvato senza modificazioni in prima deliberazione dalla Camera dei deputati).
Il relatore, sen. Balboni (FdI), ha ricordato che il ddl, d'iniziativa del sen. Iannone, aggiunge all'articolo 33 della Costituzione il seguente comma: « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ». Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Nave (M5S) e Marcheschi (FdI). Il voto finale è previsto nella seduta di domani.
L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 592, Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, sen. Zanettin (FI-BP), ha illustrato il contenuto del provvedimento, che è volto a risolvere alcuni problemi emersi con riferimento a due aspetti della riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022). Il Governo interviene per correggere gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. L'articolo 1 rende procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale. L'articolo 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. L'articolo 3, comma 1, riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata, in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce nel comma 3 la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-bis del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte nell'articolo 3 alcune disposizioni volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Le novelle modificano infatti l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 558 del codice di procedura penale - che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico - per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.
Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Ada Lopreiato (M5S), che ha chiesto al Governo di considerare emendamenti volti a correggere ulteriori aspetti della riforma Cartabia; Potenti (LSP), Anna Rossomando (PD) e Susanna Campione (FdI). L'esame proseguirà nella seduta di domani.
La Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, che il ddl collegato n. 674, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, non contiene disposizioni estranee al suo oggetto come definito dall'ordinamento vigente.
(La seduta è terminata alle ore 17:40 )