Mercoledì 12 Aprile 2023 - 55ª Seduta pubblica
(La seduta ha inizio alle ore 15:00)
L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 564, conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
I relatori, sen. Gelmetti (FdI) e Elena Testor (LSP-PSd'Az), dopo aver sottolineato il lavoro ordinato e costruttivo svolto in Commissione, hanno riassunto il contenuto del provvedimento, che si divide in tre parti: disposizioni per la riorganizzazione della gestione del PNRR (coordinamento, attuazione e monitoraggio); disposizioni per rafforzare le capacità amministrative e per semplificare le procedure; disposizioni relative alle politiche di coesione. Le osservazioni e proposte avanzate nell'ambito nel ciclo di audizioni sono state tradotte in emendamenti: le principali novità, rispetto al testo originario, riguardano le stazioni appaltanti, le agevolazioni per gli enti locali rispetto ai contratti di somministrazione di lavoro, le risorse aggiuntive per le gli interventi quadro, per il piano della banda ultra larga, per il Giubileo, la nomina di un commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo e per la metropolitana di Torino, le semplificazioni per l'energia green, le ulteriori misure di stabilizzazione del personale.
L'articolo 1 novella la disciplina della governance del PNRR (monitoraggio, controllo rendicontazione).L'articolo 3 introduce alcune modifiche in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Statoin caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. L'articolo 5 dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.L'articolo 7 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). L'articolo 9 prevede l'istituzione - presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici. L'articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni. L'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie. L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'articolo 18 si compone di diverse disposizioni concernenti la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga; le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche; le modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. L'articolo 20, al fine dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. L'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici" del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato "Città dello Sport" sito in Roma. L'articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge sblocca cantieri. L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi. L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. L'articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale - VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile. L'articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi. L'articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l'attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 47, ai commi da 1 a 6, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale. L'articolo 47, ai commi da 7 a 9, reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche; ai commi 10 e 11, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo. L'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili.L'articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali - già finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e definanziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. L'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Lombardo, Silvia Fregolent (A-IV), Rosso, Paroli (FI-BP), Gabriella Di Girolamo, Sabrina Licheri, Nave, Dolores Bevilacqua (M5S), Garavaglia, Romeo, Stefania Pucciarelli, Bergesio (LSP), Irto, Cottarelli, Beatrice Lorenzin (PD), Paola Ambrogio, Lavinia Mennuni, Simona Petrucci, Zaffini, Orsomarso (FdI), Magni (Misto AVS) e Patton (Aut).
In sede di replica il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Fitto ha rivendicato la scelta strategica di accorpare alcune deleghe e di collegare il PNRR con la politica di coesione, richiamando la relazione sull'attuazione del Piano inviata dal Governo al Parlamento, l'ottavo rapporto della Commissione europea sulla politica di coesione e i dati della Ragioneria generale sulla programmazione 2014-2020, da cui emerge che nel 2023 la percentuale di spesa italiana dei fondi di coesione è ferma al 34 per cento. Ha quindi sottolineato la distanza tra il confronto avuto in Commissione e la discussione in Aula: il decreto è stato discusso con le Regioni, con l'ANCI e con l'UPI, il Governo ha recepito le indicazioni delle autonomie locali, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul decreto. Nella Commissione parlamentare competente il Governo si è poi confrontato con tutti i Gruppi e ha accolto emendamenti di A-IV, PD e M5S. Il provvedimento non smantella alcunché: stabilizza invece il personale delle unità di missione dei Ministeri, sopprime l'agenzia di coesione, che non ha dato buona prova di sé, incorporandola nel Dipartimento. Non vi è alcuna contrapposizione con il MEF: il decreto prevede una struttura di coordinamento per l'attuazione del PNRR, in capo al MEF resta il monitoraggio delle risorse. La modifica del codice degli appalti è stata richiesta, e sarà discussa, con la Commissione europea. I fondi europei del PNRR sono assegnati in base a criteri oggettivi: la percentuale del calo del Pil dopo la pandemia, il tasso di disoccupazione, il numero di abitanti rispetto alla popolazione europea; l'Italia, a differenza di altri Paesi, ha deciso di utilizzare l'intera quota delle risorse prese a debito. Il repower italiano sarà un capitolo aggiuntivo e non avrà grandi risorse. Il Piano nazionale di ripresa è stato elaborato prima della guerra in Ucraina: è evidente quindi che alcuni aspetti vadano riconsiderati, a partire dalla tempistica dell'agenda Green Deal.
(La seduta è terminata alle ore 19:13 )