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Martedì 21 Febbraio 2023 - 40ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 16:33)

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 340, d'iniziativa dei sen. Balboni e Liris, che introduce nel codice penale il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche. Il testo passa all'esame della Camera dei deputati.

Il Presidente ha ricordato che lo scorso 31 gennaio l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

Il relatore sen. Berrino (FdI) ha riferito sul contenuto del testo proposto e approvato in sede redigente dalla Commissione giustizia. L'articolo 1 prevede che chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole, sottolineando che il ddl colma una lacuna normativa, i sen. Mariastella Gelmini (A-IV), Silvestro (FI-BP), Nave (M5S), Erika Stefani (LSP-PSs'Az), Verini (PD), Balboni (FdI). La sen. Aurora Floridia (Misto-AVS) ha invece dichiarato l'astensione, ritenendo azzardata l'equiparazione dell'omicidio nautico all'omicidio stradale e poco incisivo un intervento che non tocca aspetti quali la patente nautica e i controlli per la sicurezza del mare.

L'Assemblea ha definito in prima lettura, con procedura abbreviata, ratifiche di accordi internazionali, che passano all'esame della Camera dei deputati. E' stato approvato il ddl n. 328, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019, sul quale ha riferito il sen. Dreosto (LSP). Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Scalfarotto (A-IV), Stefania Craxi (FI-BP), De Rosa (M5S), Alfieri (PD), Barcaiuolo (FdI). E' stato approvato il ddl n. 329, Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. Dopo la relazione della sen. Craxi (FI-BP), hanno svolto dichiarazione di voto favorevole i sen. Scalfarotto (A-IV), Gasparri (FI-BP), De Rosa (M5S), Dreosto (LSP), Barcaiuolo (FdI). E' stato approvato il ddl n. 330, Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Dopo la relazione del sen. Enrico Borghi (PD), hanno dichiarato voto favorevole i sen. Scalfatotto (A-IV), Craxi (FI-BP), Dreosto (LSP), Barcaiuolo (FdI). Sono stati approvati, infine, il ddl n. 331, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, sul cui contenuto ha riferito il sen. De Rosa (M5S); il ddl n. 332, Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, sul quale ha riferito la sen. Pucciarelli (LSP).

L'Assemblea, su proposta avanzata all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, ha deliberato la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzioni sollevato dal tribunale ordinario di Modena rispetto a una pronuncia di insindacabilità per le opinioni espresse dall'allora sen. Giovanardi.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 455, conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.

Il relatore sen. Pogliese (FdI), ha riferito sul contenuto del provvedimento, adottato dal Governo a fronte della crisi di liquidità di Ilva, conseguente all'aumento del prezzo dell'energia. L'articolo 1 modifica le misure di rafforzamento patrimoniale: Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Si specifica che gli interventi sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico ed è eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene, inoltre, modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma sul versamento dei diritti di regia, che si estende anche al settore aeronautico. L'articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, può avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'articolo 4, modificato dalla Commissione, prevede un tetto massimo applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. La Commissione ha introdotto l'articolo 4-bis che riguarda il comitato di sorveglianza. L'articolo 5 modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e il regime di esclusione della medesima responsabilità. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in uno stabilimento industriale (o in una parte di esso) dichiarato di interesse strategico nazionale, in luogo di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario. L'articolo esclude che le sanzioni interdittive relative alla responsabilità dell'ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali (o in parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La disposizione specifica, inoltre, che tale modello si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. L'articolo 6 prevede che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario (ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria). Qualora sia necessario al fine di un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Bergesio, Mara Bizzotto (LSP), Misiani (PD), Melchiorre, Zullo (FdI), Aurora Floridia (Misto-AVS), Silvia Fregolent (A-IV). L'esame proseguirà nella seduta di domani.

(La seduta è terminata alle ore 20:09 )

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