Presidente

Elezione e funzioni

Elezione (art. 4 Reg.)

Il Presidente del Senato è eletto dall'Assemblea nella prima seduta, che deve tenersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni (art. 61 Cost.).

Si procede con votazione a scrutinio segreto e risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nei primi due scrutini, si procede, il giorno successivo, ad una terza votazione, nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.

Se anche in questo caso nessuno risulta eletto, il Senato procede lo stesso giorno al ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto, nel terzo scrutinio, il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Funzioni (art. 8 Reg.; art. 86 Cost.)

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività dei suoi organi, facendo osservare il Regolamento; esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non vi possa adempiere.

Nell'ambito dell'attività parlamentare, il Presidente dirige la discussione e mantiene l'ordine in Aula, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Presiede la Giunta per il Regolamento, la Conferenza dei Capigruppo e il Consiglio di Presidenza.



Informazioni aggiuntive

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