Competenze
La Commissione Contenziosa - prevista dall'art. 72 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica - decide:
a) sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, in servizio o in quiescenza, contro gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione, nonché sui ricorsi contro le procedure di reclutamento del personale;
b) sui ricorsi ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti l'ambito sub a).
Il ricorso è ammesso per la tutela di diritti ed interessi legittimi e solo per motivi di legittimità.
La Commissione è nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente del Senato ed è composta di tre senatori, nonché:
- per l'ambito di cui alla lettera a), di un Consigliere parlamentare ed un dipendente scelto dal Presidente del Senato su una terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo;
- per l'ambito di cui alla lettera b), di due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di universita' in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I tre senatori sono nominati dal Presidente del Senato tra i senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
- magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative;
- professore ordinario o associato d'universita' in materie giuridiche, anche a riposo;
- avvocato dello Stato, anche a riposo;
- avvocato del libero foro.
La Commissione in composizione comprensiva di tutti i sette membri elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i senatori.
Insieme ai membri effettivi sono nominati membri supplenti, prescelti con le medesime modalità dei titolari.
I componenti durano in carica tutta la legislatura; essi non sono immediatamente confermabili salvo i componenti supplenti che non siano stati mai chiamati a prendere parte - nella legislatura cessata - alle riunioni del Consiglio. L'incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Presidenza, del Consiglio di garanzia e del Consiglio di disciplina.