1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

Scheda di seduta - 1ª (Affari Costituzionali)

Seduta n. 352

Pomeridiana

Mercoledì 14 Gennaio 2004

(15,10 -
19,55)
Sospensioni:
dalle 15.45 alle 16.10
Presidenza:
PASTORE (FI)
Presenti per il Governo:
BOSSI, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, BRANCHER e VENTUCCI, Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio BALDINI, Sottosegretario alle Comunicazioni

Sede consultiva

(DL 352/2003 - PROROGA REGIME TRANSITORIO EMITTENTI TV)
Parere alla 8a commissione
Relatore:
MALAN (FI)
Trattazione:
Presupposti costituzionali: seguito e conclusione esame; parere favorevole con interventi, in senso contrario, dei senatori TURRONI (Verdi-U), BATTISTI (Mar-DL-U) BASSANINI e PASSIGLI (DS-U).
Precedente trattazione:
Seduta n.

Sede consultiva

(DL 355/2003 - PROROGA TERMINI LEGISLATIVI)
Relatore:
FALCIER (FI)
Trattazione:
Presupposti costituzionali: parere favorevole
Precedente trattazione:
Seduta n.

Sede referente

(RIFORMA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA)
Relatore:
D'ONOFRIO (UDC)
Trattazione:
Seguito esame e votazione degli emendamenti. Sono intervenuti i senatori BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE e VITALI (DS-U), MANCINO (Mar-DL-U), DENTAMARO (Misto-AP-Udeur), TURRONI (Verdi-U), VIZZINI (FI) il Relatore e il Presidente
Proseguirà :
questa sera alle ore 21
Precedente trattazione:
Seduta n.

Comunicato

La Commissione ha accolto i seguenti emendamenti:11.1 e 11.2 (Pastore e altri) che riducono dalla maggioranza ai due quinti dei componenti il quorum richiesto per richiamare all'esame di una Camera il testo di un disegno di legge concernente la competenza prevalente dell'altra Camera; 11.3/testo 3 (Pastore e altri), che impone al Senato di deliberare a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti quando quel ramo del Parlamento intende approvare definitivamente testi di legge sui quali ha competenza prevalente, nel caso in cui non accetti le modifiche proposte dalla Camera dei deputati e tali modifiche siano state dichiarate essenziali, dal Governo, per l'attuazione del suo programma; 11.42/testo 3 del Governo, che integra il riferimento alla perequazione delle risorse finanziarie, quale materia di competenza bicamerale paritaria, con riferimento ai disegni di legge anche annuali in tale materia e alle materie di cui all'articolo 119 della Costituzione: su tale soluzione vi è comunque una riserva per la discussione in Assemblea, al fine di individuare una soluzione più soddisfacente; l'emendamento 11.4/testo 2 (Pastore e altri), che aggiunge ai disegni di legge di competenza bicamerale paritaria quelli per i quali vi sia in Costituzione un riferimento espresso alla "legge della Repubblica"; gli emendamenti identici 11.5 (Pastore e altri) e 11.64 (Turroni e altri) che prevedono l'obbligo, non la mera facoltà, per i Presidenti delle Camere, di convocare la Commissione mista paritetica di conciliazione quando vi sia discordia tra le due Camere sul testo di un disegno di legge relativo a competenze legislative bicamerali;infine l'emendamento 11.0.200, del relatore, integrato dal subendamento 11.0.200/5 (KOFLER e altri) : esso prevede l'istituzione, da parte delle regioni interessate, di Assemblee di coordinamento delle autonomie, quali organi comuni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione. Tali Assemblee, composte da rappresentanti delle Regioni in ragione proporzionale al numero dei rispettivi abitanti e designati per metà dalle Regioni e per metà dai Consigli delle autonomie locali, esprimono il proprio parere al Senato federale sui disegni di legge per i quali vi è la competenza prevalente di quel ramo del Parlamento (determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente).


Informazioni aggiuntive

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