Versione in vigore dal 04/11/2001 al 28/04/2006
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CAPO II
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 4.
Elezione del Presidente

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2. Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell' art. 14, comma 4 , ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2 , il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1 , ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
4-bis.1 Qualora, per effetto delle elezioni di cui al comma 4 , nel Consiglio di Presidenza risulti alterato il rapporto tra Senatori della maggioranza e Senatori delle opposizioni esistente in Assemblea, i Gruppi parlamentari della maggioranza hanno diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari. Sul numero di Segretari da eleggere al fine di ripristinare il predetto rapporto decide inappellabilmente il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
5.2 Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui ai commi 4 e 4-bis . Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo sulla base dei nomi indicati dai Gruppi interessati. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi dei commi 4 e 4-bis , ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.
6.3 Abrogato
7.4 Abrogato
8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
9-bis.5 I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 4-bis e 5 , entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all' articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.
Consiglio di presidenza

Appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, che prende il nome di Consiglio di presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 5.

1 Inserimento del comma 4.bis. Modifica efficace a partire dal 04/11/2001. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/10/2001.

2 Sostituzione del comma 5. Modifica efficace a partire dal 04/11/2001. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/10/2001

3 Abrogazione del comma 6. Modifica efficace a partire dal 04/11/2001. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/10/2001

4 Inserimento del comma 2.ter (ora comma 7). Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

5 Sostituzione del comma 9.bis. Modifica efficace a partire dal 04/11/2001. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/10/2001

Versioni disponibili



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