CAPO XVII
DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 136.
Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica
1.
Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'
articolo 74 della Costituzione
, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.
2.
Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.
Art. 137.
Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito
2.
Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.
3.
Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei Deputati.
Art. 138.
Esame dei voti delle Regioni
1.
I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
2.
I voti se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.
Art. 139.
Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni conseguenziali delle Commissioni stesse.
1.
Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'
articolo 136 della Costituzione
, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.
2.
Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.
3.
La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo una iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.
4.
Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.
5.
Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei Deputati.
Art. 139-bis.
Pareri delle Commissioni su atti del Governo
1.
Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.
2.
La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione - prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato - comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.
3.
Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.
4.
Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'
art. 29, comma 7
, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.
5.
Le norme di cui al
presente articolo
si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del
comma 1
, e la richiesta di convocazione, ai sensi del
comma 4
, sono effettuate dal Presidente del Senato.
Art. 140.
Petizioni
1.
Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.
2.
La petizione viene quindi comunicata in sunto alla Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.
Art. 141.
Esame delle petizioni
1.
Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.
2.1
Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'
articolo 80
, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.
3.
Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
All' Art. 141.