Versione in vigore dal 02/03/1999 al 04/11/2001
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CAPO II
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 4.
Elezione del Presidente
Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
Art. 5.
Elezione degli altri componenti della Presidenza
1.
Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro vice presidenti, di tre questori e di otto segretari.
2.
Per tali votazioni, ciascun senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i vice presidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3.
Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'
art. 14, comma 4
, ivi compreso il gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del
comma 2
, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.
4.
Quando nessun componente di taluno degli anzidetti gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al
comma 1
, ciascuno dei gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri segretari.
5.
Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al
comma 4
. Ciascun senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del
comma 4
, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per gruppo.
6.
Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'
art. 14, comma 5
, se già non rappresentati, nonché il gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.
7.
Sulle richieste formulate ai sensi del
comma 6
delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di cui al citato
comma 6
, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al
comma 5
.
8.
Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
9.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
9-bis.1
I segretari che, eletti ai sensi dei
commi 4, 5, 6 e 7
, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.
Art. 6.
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza
1.
Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
2.
Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'
articolo 5
è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.
Art. 7.
Consiglio di presidenza
Appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, che prende il nome di Consiglio di presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
All' Art. 5.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Inserimento del comma 9.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
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Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971