Versione in vigore dal 23/12/1983 ad oggi
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CAPO IX
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE

Art. 66.
Richiamo all'ordine

1. Se un senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.
Censura - Esclusione dall'aula - Interdizione a partecipare ai lavori

1. Qualora un senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni dell' ultimo comma dell'articolo 66 .
2. Se il senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.
3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di presidenza - integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 - di deliberare, nei confronti del senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il senatore può fornire ulteriori spiegazioni al consiglio stesso.
4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di presidenza il quale, sentiti i senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza sono comunicate all'assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.
Tumulto in aula

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69.
Polizia del Senato 1

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.
2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.
3. La Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, servizi e uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la Forza Pubblica - compresa la Polizia Giudiziaria - non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati.
4. La Forza Pubblica non può entrare nelle aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70.
Divieto di ingresso degli estranei nell'aula - Ammissione alle tribune

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'aula durante le sedute.
2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei questori.

Art. 71.
Polizia delle tribune

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. I Commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.
3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.
Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.


All' Art. 69.

1 Sostituzione dell' articolo 69. Modifica efficace a partire dal 23/12/1983. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 22/12/1983

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