Versione in vigore dal 01/03/1971 al 30/04/1971
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CAPO VII
DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA
Art. 52.
Convocazione del Senato
1.
La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.
2.
Quando il Senato è convocato ai sensi dell'
articolo 62, secondo comma, della Costituzione
, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.
3.
La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.
4.
Nell'ipotesi di cui al
terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione
, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.
Art. 53.
Organizzazione dei lavori del Senato
1.
I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2.
Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i presidenti delle commissioni permanenti e con il Governo.
3.
I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base di programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.
4.
Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i presidenti delle commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'assemblea.
Art. 54.
Programma e schema dei lavori
1.
Il progetto di programma, predisposto ai sensi del
comma 2 dell'articolo 53
, è sottoposto dal Presidente del Senato alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice presidenti del Senato.
2.
Il programma adottato all'unanimità dalla conferenza diviene definitivo con la comunicazione all'assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
3.
Entro la terza settimana precedente alla scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.
4.
La procedura prevista dai
commi 1 e 2
si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di gruppo.
5.
Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.
6.
Lo schema è comunicato all'assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica diviene definitivo; in caso contrario, l'assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del
primo comma del presente articolo.
7.
Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 55.
Art. 55.
Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione
1.
Sulla base del programma dei lavori concordato, il Presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente.
2.
Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.
3.
Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.
4.
L'assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda di otto senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.
5.
Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la conferenza dei presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo.
Art. 56.
Ordine del giorno della seduta
1.
Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.
2.
L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.
3.
L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
4.
Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del presidente della commissione competente o di otto senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.
Art. 57.
Pubblicità delle sedute
Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
Art. 58.
Posti riservati nell'aula
1.
Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.
2.
Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.
Art. 59.
Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni
I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.
Art. 60.
Processo verbale e resoconti della seduta
1.
Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2.
La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.
4.
Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.
5.
Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
Art. 61.
Comunicazioni all'Assemblea
Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.
Art. 62.
Congedi
1.
Nessun Senatore può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.
2.
Viene sempre affissa nell'aula una nota dei congedi.
Art. 63.
Facoltà di parlare
Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971