Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)
Art. 42.
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea
1.
Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'
articolo 41
.
2.
Nell'ipotesi prevista dal
comma 2 dell'articolo 36
, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3.
Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al
comma precedente
;nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del
comma 3 dell'articolo 43
.
4.
Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5.
In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il Relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al
comma 2 dell'articolo 109
.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971