Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 42.
Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell' articolo 41 .
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36 , la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informatori fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiono contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente ;nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43 .
4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.
5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il Relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 .

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