Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)
Art. 40.
Pareri obbligatori
1.
I disegni di legge e gli affari riguardanti le materie di cui all'
articolo 23
sono assegnati alle Commissioni competenti e, per il parere alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee.
2.
Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica Amministrazione.
3.
Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.
4.
Quando la quinta Commissione permanente esprima parere scritto contrario alla approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'
articolo 81, ultimo comma, della Costituzione
, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
5.
Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al
comma 2 del presente articolo
, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.
6.
I pareri di cui al
presente articolo
sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente
articolo 39
e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971