Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 37.
Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35 , il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.
2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 40 , parere contrario al provvedimento.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina