Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 25.
Nomina di organi collegiali
1.
Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei membri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti. A parità di voti si applica l'
ultimo comma dell'articolo 5
.
2.
Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del
comma 2 dell'articolo 11
.
3.
Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.
4.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.
5.
La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971