Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 11.
Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.
2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

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