Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 103.
Correzioni di forma e coordinamento finale

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente , sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
3. La Commissione, nel termine fissato dall'Assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.
4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi 1 e 3 può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili anche per il coordinamento in Commissione del testo di disegni di legge esaminati in sede deliberante e redigente.

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