Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 74.
Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell' articolo 81 .
3.1 Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.
4.2 I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione . È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 3. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

2 Inserimento del comma 4. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

Versioni disponibili



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