Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
(consulta l'indice)

Art. 15.
Convocazione e costituzione dei Gruppi

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1 . Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più vice Presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.
3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina