Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 144-bis.
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 1

1. il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3. Decorso il termine indicato al comma 2 , la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2 . Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2 .
4. Fermo quanto disposto dall' articolo 97 , sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.
6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell' articolo 105 . La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5 .
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6 . A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 144.bis. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.

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