Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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Art. 102-bis.
Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall' articolo 81, ultimo comma, della Costituzione , non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.
2. Sugli emendamenti di cui al comma 1 , nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5ª Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

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