Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
(consulta l'indice)
Art. 43.
Procedura delle Commissioni in sede referente
1.
Nello esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al
comma 2 dell'articolo 41
, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2.
Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3.
In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
3-bis.
1
In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'
articolo 40, comma 1
, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14ª Commissione permanente.
4.
Al termine della discussione la Commissione nomina un Relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5.
Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una sottoCommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6.
È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
7.
Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Inserimento del comma 3.bis. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971