Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
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Art. 43.
Procedura delle Commissioni in sede referente

1. Nello esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41 , si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un Relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una sottoCommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.
6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
7. 1 Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 7. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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