Versione in vigore dal 01/03/1971 ad oggi
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Art. 144-bis.
Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
1
1.
il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2.
Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.
3.
Decorso il termine indicato al
comma 2
, la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al
comma 2
. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al
comma 2
.
4.
Fermo quanto disposto dall'
articolo 97
, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.
5.
Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.
6.
La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'
articolo 105
. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'
articolo 55, comma 5
.
7.
Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del
comma 6
. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Inserimento dell' articolo 144.bis. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971