Versione in vigore dal 14/02/2003 ad oggi
(consulta l'indice)
Art. 22.
Commissioni permanenti - Competenze 1
1.
Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1°_ Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
2°_ Giustizia;
3°_ Affari esteri, emigrazione;
4°_ Difesa;
5°_ Programmazione economica, bilancio;
6°_ Finanze e tesoro;
7°_ Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8°_ Lavori pubblici, comunicazioni;
9°_ Agricoltura e produzione agroalimentare;
10°_ Industria, commercio, turismo;
11°_ Lavoro, previdenza sociale;
12°_ Igiene e sanità;
13°_ Territorio, ambiente, beni ambientali;
14°_ Politiche dell'Unione europea
1°_ Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
2°_ Giustizia;
3°_ Affari esteri, emigrazione;
4°_ Difesa;
5°_ Programmazione economica, bilancio;
6°_ Finanze e tesoro;
7°_ Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8°_ Lavori pubblici, comunicazioni;
9°_ Agricoltura e produzione agroalimentare;
10°_ Industria, commercio, turismo;
11°_ Lavoro, previdenza sociale;
12°_ Igiene e sanità;
13°_ Territorio, ambiente, beni ambientali;
14°_ Politiche dell'Unione europea
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 22. Modifica efficace a partire dal 14/02/2003. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 06/02/2003
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971