Versione in vigore dal 01/08/1987 al 14/02/2003
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Art. 22.
Commissioni permanenti. Competenze 1

Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari costituzionali; affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione;
2) Giustizia;
3) Affari esteri, emigrazione;
4) Difesa;
5) Programmazione economica, bilancio;
6) Finanze e tesoro;
7) Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8) Lavori pubblici, comunicazioni;
9) Agricoltura e produzione agroalimentare;
10) Industria, commercio, turismo;
11) Lavoro, previdenza sociale;
12) Igiene e sanità;
13) Territorio, ambiente, beni ambientali.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 22. Modifica efficace a partire dal 01/08/1987. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 30/07/1987

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