Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)
Art. 125-bis.
Esame del documento di programmazione economico-finanziaria
1.
Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.
2.
La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.
3.
Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.
4.
La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'
articolo 55, comma 5
. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971