Versione in vigore dal 01/03/1971 al 01/12/1988
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Art. 125-bis.
Attività conoscitiva preliminare della 5ª commissione permanente 1

Prima che abbia inizio l'iter parlamentare del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei disegni di legge inerenti alla loro formazione, la 5ª commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con l'omologa commissione permanente della Camera dei deputati, alla acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del bilancio a legislazione vigente. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 125.bis. Modifica efficace a partire dal 02/08/1985. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 31/07/1985.

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