Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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Art. 53.
Programma dei lavori
1.
I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
2.
Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.
3.1
Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'
articolo 79, comma 1
. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 55, comma 5
.
4.
Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.
5.
La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
6.
Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.
7.
I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione del comma 3. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971