Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 53.
Organizzazione dei lavori del Senato

1. I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2. Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i presidenti delle commissioni permanenti e con il Governo.
3. I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base di programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.
4. Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i presidenti delle commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'assemblea.

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