Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
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Art. 53.
Organizzazione dei lavori del Senato
1.
I lavori del Senato sono organizzati mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
2.
Per la formazione dei programmi e dei calendari il Presidente predispone un progetto, tenendo conto delle richieste dei gruppi e di quelle eventualmente avanzate da singoli senatori, e prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i presidenti delle commissioni permanenti e con il Governo.
3.
I programmi dei lavori, formati di norma per periodi di due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato, con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base di programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma non superiori alle due settimane, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'assemblea e, nell'ordine, gli argomenti da trattare e la data iniziale e finale della trattazione di ciascuno di essi. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare nel periodo di una settimana.
4.
Ai fini dell'attuazione della programmazione anzidetta il Presidente del Senato convoca i presidenti delle commissioni permanenti per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'assemblea.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971