Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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Art. 30.
Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione 1
1.
Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonchè nei casi previsti dall'
articolo 27
, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.
2.
Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.
3.
Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al
comma 1
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4.
Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.
5.
Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosieguo, la disciplina prevista per l'Assemblea.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 30. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971