Versione in vigore dal 13/06/1989 al 14/02/2003
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Art. 34.
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza
1.
Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2.
Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
3.
Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli
23
,
125-bis
,
142
,
143
e
144
.
4.
Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
5.
Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971