Versione in vigore dal 01/12/1988 al 13/06/1989
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Art. 34.
Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.
2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni, per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.
2-bis. 1 Il Presidente del Senato assegna alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e alle Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23 , 125-bis , 142 , 143 e 144 .
3. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.
4. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento del comma 2.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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