Versione in vigore dal 01/12/1988 al 14/02/2003
(consulta l'indice)
Art. 144.
Esame degli atti normativi delle Comunità europee nonchè di altri atti di interesse comunitario
1
1.
Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di detti atti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonchè le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nelle norme comunitarie. La 3ª Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.
2.
Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.
3.
Gli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni e integrazioni nonchè gli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la Giunta per gli affari delle Comunità europee può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.
4.
È competenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.
5.
Nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 3
la Giunta per gli affari delle Comunità europee può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al
comma 4
, nonchè alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 4
.
6.
A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni e la Giunta per gli affari delle Comunità europee possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività, preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale.
Note
Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.
Modifica rispetto alla versione precedente: 1 Sostituzione dell' articolo 144. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988
Versioni disponibili
- Versione vigente dal 21/11/2009
Modificato dalla deliberazione del 18/11/2009 - Versione vigente dal 10/02/2007
Modificato dalla deliberazione del 31/01/2007 - Versione vigente dal 28/04/2006
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 14/02/2003
Modificato dalla deliberazione del 06/02/2003 - Versione vigente dal 23/07/2002
Modificato dalla deliberazione del 17/07/2002 - Versione vigente dal 04/11/2001
Modificato dalla deliberazione del 25/10/2001 - Versione vigente dal 26/07/1999
Modificato dalla deliberazione del 21/07/1999 - Versione vigente dal 02/03/1999
Modificato dalla deliberazione del 25/02/1999 - Versione vigente dal 06/03/1993
Modificato dalla deliberazione del 03/03/1993 - Versione vigente dal 11/08/1992
Modificato dalla deliberazione del 06/08/1992 - Versione vigente dal 31/01/1992
Modificato dalla deliberazione del 23/01/1992 - Versione vigente dal 13/06/1989
Modificato dalla deliberazione del 07/06/1989 - Versione vigente dal 01/12/1988
Modificato dalla deliberazione del 30/11/1988 - Versione vigente dal 01/08/1987
Modificato dalla deliberazione del 30/07/1987 - Versione vigente dal 02/08/1985
Modificato dalla deliberazione del 31/07/1985 - Versione vigente dal 23/12/1983
Modificato dalla deliberazione del 22/12/1983 - Versione vigente dal 08/10/1983
Modificato dalla deliberazione del 05/10/1983 - Versione vigente dal 24/03/1982
Modificato dalla deliberazione del 10/03/1982 - Versione vigente dal 19/11/1979
Modificato dalla deliberazione del 08/11/1979 - Versione vigente dal 05/06/1978
Modificato dalla deliberazione del 31/05/1978 - Versione vigente dal 31/01/1977
Modificato dalla deliberazione del 26/01/1977 - Versione vigente dal 30/04/1971
Modificato dalla errata corrige del 17/02/1971 - Versione pubblicata in G.U. il 01/03/1971