Versione in vigore dal 01/12/1988 ad oggi
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Art. 127.
Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria 1

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purchè siano sottoscritti da otto Senatori.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 127. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988

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