Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971
(consulta l'indice)

Art. 127.
Ordini del giorno sul bilancio

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle commissioni competenti per materia.
2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5ª commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle commissioni possono essere ripresentati in assemblea purchè siano sottoscritti da otto senatori.

Versioni disponibili



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina