Versione in vigore dal 01/03/1971 al 02/03/1999
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Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata 1

1. In sede di formazione del calendario dei lavori, nell'ambito delle sedute che la sessione di cui all' articolo 53 dedica all'attività dell'Assemblea, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce le materie sulle quali potranno essere presentate interrogazioni a risposta immediata, secondo le modalità di cui ai successivi commi, riservando al riguardo l'inizio di almeno una delle predette sedute.
2. Almeno quarantotto ore prima della seduta indicata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tranne casi eccezionali di particolare urgenza, possono essere presentate alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.
3. Il Presidente sceglie, sentito il Governo, non più di cinque interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori.
4. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore può replicare per non più di un minuto.
5. Sullo stesso argomento può chiedere precisazioni, per non più di un minuto ciascuno, un Senatore per ogni Gruppo parlamentare.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Inserimento dell' articolo 151.bis. Modifica efficace a partire dal 01/12/1988. Atto modificativo: Deliberazioni, Senato della Repubblica 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

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