Versione in vigore dal 02/03/1999 ad oggi
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Art. 151-bis.
Interrogazioni a risposta immediata 1

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.
5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei Ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.


Note

Sono visualizzate le note che indicano le modifiche rispetto alla versione precedente.

1 Sostituzione dell' articolo 151.bis. Modifica efficace a partire dal 02/03/1999. Atto modificativo: Deliberazione, Senato della Repubblica del 25/02/1999

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